Separazione: irripetibili le somme percepite a titolo di mantenimento Cass. Civ., Sez. VI, Ord., 16 novembre 2015, n. 23409
In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento - o ne riduce la misura - non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi..
In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento - o ne riduce la misura - non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto di confermare la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito, nell’ambito di un giudizio di separazione dei coniugi, aveva riconosciuto a favore della moglie ed a carico del marito un assegno di mantenimento nella misura di mille euro mensili. In particolare, la Corte, alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, ha ribadito tanto la irripetibilità delle somme corrisposte dal ricorrente al coniuge dalla sentenza di separazione personale fino alla successiva pronuncia di divorzio, quanto quelle percepite dalla medesima controricorrente in forza del provvedimento presidenziale.